I – FINALITÀ
Art. 4 L’Unione nell’ambito della
sua identità ecclesiale (cf. can. 708):
Promuove l’approfondimento
dell’identità carismatica della Vita consacrata secondo
l’insegnamento del Magistero della Chiesa, gli
orientamenti della Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica.
Favorisce, mediante opportune
iniziative, la comunione e la collaborazione tra gli
Istituti religiosi e le Società di Vita Apostolica;
coordina i rapporti di comunione e
collaborazione con la Conferenza Episcopale e con i
singoli Vescovi;
individua le sfide socio-culturali del
nostro tempo per
cercare insieme risposte profetiche, in coerenza con
l’identità di donne consacrate e presta attenzione
alle nuove forme di
vita consacrata.
Art. 5 Le Superiore Maggiori degli
Istituti religiosi e delle Società di Vita Apostolica
aderenti all’USMI
condividono le finalità determinate nello Statuto, in
particolare s’impegnano a:
- collaborare alle
iniziative promosse dalla
Presidenza dell’Unione e dagli Organismi centrali e
periferici;
- offrire la propria disponibilità per il servizio
all’Unione
favorire
la conoscenza delle
finalità dell’Unione nei rispettivi Istituti.
II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DELL’UNIONE
Art. 6 L’USMI è organizzata in una
struttura articolata a livello nazionale (A), regionale
(B) e diocesano (C).
A. Struttura nazionale
Art. 7 L’USMI nazionale opera
attraverso organismi collegiali e le persone ad essi
preposte. Essi sono:
- Consiglio di Presidenza
- Consiglio plenario
- Consiglio nazionale
- Assemblea generale
Art. 8 Il Consiglio di
Presidenza è l’organo collegiale permanente
dell’Unione. E’ costituito dalla presidente, dalla
vicepresidente, dalle consigliere. E’ coadiuvato dalla
segretaria e dall’economa. È presieduto dalla presidente
o, in sua assenza, dalla vicepresidente.
Art. 9 La Presidente
rappresenta l’Unione a livello ecclesiale e in sede
civile, in qualità di legale rappresentante (o attraverso
una persona da lei delegata, a livello civile); condivide
con il Consiglio di Presidenza la responsabilità della
guida ed dell’animazione dell’Unione secondo le finalità
previste dallo Statuto.
Art. 10 La Presidente, eletta
dall’Assemblea generale, in forza del suo ruolo,
- convoca e presiede il consiglio di
presidenza, il consiglio plenario, il consiglio nazionale
e l’assemblea generale;
- presiede personalmente, o attraverso
una sua delegata, le Assemblee elettive quinquennali delle
USMI regionali;
- invita al consiglio di presidenza,
secondo le necessità, altri membri dell’Unione e si avvale
della collaborazione di esperti;
- informa sull’attività dell’Unione,
l’Assemblea generale e il consiglio nazionale.
Art. 11 La Vicepresidente,
eletta dall’Assemblea generale, collabora con la
Presidente nella guida dell’Unione e la rappresenta in sua
assenza.
Art. 12 Le Consigliere
nominate dalla Presidente, previa consultazione del
Consiglio Nazionale, condividono la responsabilità delle
decisioni e degli orientamenti dell’Unione.
Art. 13 La Segretaria
generale, nominata dal Consiglio di Presidenza,
assolve il suo compito - secondo le indicazioni del
Regolamento – in collaborazione con la Presidente. Può
avvalersi dell’aiuto di personale a cui sono affidate
specifiche competenze.
Art. 14 L’Economa, nominata
dal Consiglio di Presidenza, sotto la direzione della
Presidente, amministra i beni temporali dell’Unione
secondo le competenze previste dal Regolamento.
Art. 15 Le responsabili degli
Uffici nazionali assicurano lo svolgimento delle
attività formativo-apostoliche dell’Unione. Interagiscono
all’interno della propria Area in collaborazione con la
consigliera responsabile.
Art. 16 Il Consiglio di
Presidenza
- assume e rende operative le linee di
programmazione proposte dall’Assemblea ed elaborate con il
Consiglio nazionale;
- propone all’Assemblea generale le
eventuali modifiche della struttura dell’Unione;
- nomina le rappresentanti Usmi che,
insieme alla Presidente partecipano alla Commissione
Mista: Vescovi - Vita Consacrata;
- nomina le religiose Responsabili
degli Uffici nazionali, del Centro Studi e le
rappresentanti dell’Unione presso gli organismi ecclesiali
a livello nazionale.
- regola l’amministrazione ordinaria
dell’Unione; esamina i preventivi e i consuntivi da
presentare al Consiglio nazionale e all’Assemblea
generale.
Art. 17 Il Consiglio plenario
è composto dal Consiglio di Presidenza, dalla Segretaria,
dall’Economa e dalle Responsabili degli Uffici nazionali.
Ha il compito di condividere il cammino
dell’Unione e di assumerne attivamente le linee
programmatiche.
Art. 18 Il Consiglio nazionale
è l’organismo collegiale per l’animazione e l’attua-zione
degli orientamenti dell’Unione. Sono membri di diritto il
Consiglio di Presidenza, la Segretaria, l’Economa, le
Presidenti e le Segretarie regionali, le Responsabili
degli Uffici nazionali e del Centro Studi.
Art. 19 Il Consiglio nazionale
- individua ed elabora con il Consiglio di Presidenza
le linee di programmazione e ne delibera l’attuazione;
- attua gli orientamenti emersi dall’Assemblea
generale;
- approva il preventivo amministrativo
annuale e ne verifica il bilancio.
Art. 20 L’Assemblea generale,
costituita dalle Superiore maggiori a norma dell’art. 2
del presente Statuto, è convocata ordinariamente una volta
all’anno dalla Presidente e, in via straordinaria, su
proposta del Consiglio nazionale. Partecipano con diritto
di voto la segretaria e l’economa generale.
A tempo opportuno, viene comunicato al
Nunzio Apostolico il programma dell’Assemblea e l’invito a
parteciparvi.
Ugualmente è invitato un rappresentante
della CIVCSVA e un rappresentante della Conferenza
Episcopale.
Art. 21 L’Assemblea generale
- propone le linee programmatiche
dell’Unione e ne verifica l’attuazione;
- elegge la Presidente e la
Vicepresidente dell’Unione tra le Superiore maggiori in
carica;
- approva, con il consenso dei 2/3 dei membri
presenti, lo Statuto e gli eventuali emendamenti da
sottoporre all’approvazione della CIVCSVA;
- valuta e approva il resoconto economico dell’Unione
al termine di ogni quinquennio.
Art. 22 L’USMI nazionale si avvale,
per la realizzazione delle finalità previste dallo
Statuto, dell’opera di Uffici Nazionali,
istituiti dal Consiglio di Presidenza, sentito il
Consiglio Nazionale, coordinati per
Aree:
formazione
pastorale ordinaria
pastorale d’ambiente
Art. 23 Amministrazione generale.
Responsabile dell’Amministrazione
dell’Unione è la Presidente con il suo Consiglio. Questa
si avvale di una religiosa con funzioni di Economa.
Art. 24 L’Unione, in quanto Ente
giuridicamente riconosciuto, dispone di beni temporali per
la realizzazione delle sue finalità e regola la prassi
amministrativa secondo la legislazione ecclesiale e
civile.
Art. 25 L’Ufficio amministrativo
cura le attività di ordinaria amministrazione dell’Unione;
studia, con l’aiuto di esperti, le situazioni e le
problematiche che incidono sulla vita consacrata a livello
amministrativo, fiscale, legale, assicurativo, ecc.
Art. 26 Le risorse economiche
dell’Unione vengono reperite mediante la quota associativa
versata dagli
Istituti, le offerte
della giornata della solidarietà ed eventuali sussidi o
donazioni.
B. Struttura Regionale
Art. 27 L’USMI regionale è
costituita dalle Superiore Maggiori degli Istituti di Vita
Consacrata femminili e delle Società di Vita Apostolica
presenti sul territorio regio-nale.
Art. 28 La Presidente è
eletta tra le Superiore Maggiori della Regione o nominata
dal Consiglio di presidenza nazionale. Nell’esercizio
delle sue funzioni condivide la responsabilità con la
Vicepresidente e le Consigliere e si avvale della
collaborazione del Consiglio plenario e del Consiglio
regionale.
Art. 29 La Presidente Regionale ha
il compito di:
- convocare e presiedere il Consiglio
di Presidenza, il Consiglio plenario, il Consiglio
regionale e l’Assemblea regionale;
- mantenere relazioni di comunione e di
collaborazione con la Presidente nazionale e il suo
Consiglio;
- nominare le rappresentanti Usmi che,
insieme alla Presidente, partecipano alla Commissione
Mista regionale: Vescovi – Vita Consacrata.
- rappresentare l’Unione presso la
Conferenza Episcopale regionale e altri organismi
ecclesiali;
- presiedere personalmente, o
attraverso una sua delegata, alla elezione della
Segre-taria e Vicesegretaria, diocesane;
- presentare una relazione
dell’andamento dell’Unione al Consiglio Nazionale, al
Consiglio regionale e all’Assemblea regionale.
Art. 30 La Vicepresidente, eletta
tra le Superiore Maggiori della Regione o nominata dal
Consiglio di presidenza nazionale, collabora con la
Presidente nella guida dell’Unione e la rappresenta in sua
assenza.
Art. 31 Le Consigliere regionali,
nominate dalla Presidente neo eletta, previa consultazione
del Consiglio regionale, condividono con la Presidente la
responsabilità di animazione dell’Unione ed elaborano
insieme le modalità di attualizzazione delle direttive
nazionali.
Art. 32 La Segretaria regionale
opera in stretta collaborazione con la Presidente nei
compiti che le sono richiesti.
Art. 33 L’Economa regionale cura
l’amministrazione dell’Unione e opera sotto la direzione
della Presidente
Art. 34 Gli organismi collegiali
regionali sono:
- il Consiglio di Presidenza
- il Consiglio plenario regionale
- il Consiglio regionale
As - l’ Assemblea regionale
Art. 35 Il Consiglio di Presidenza
è costituito dalla Presidente e dalla Vicepre-sidente
elette dall’Assemblea regionale; dalle Consigliere
nominate dalla Presidente con la Vicepresidente, udito il
parere del Consiglio Regionale. E’ coadiuvato dalla
Segretaria e dall’Economa.
Art. 36 Il Consiglio di Presidenza
- garantisce l’attuazione degli
orientamenti dell’Usmi Nazionale e delle decisioni
dell’Assemblea regionale;
- orienta e accompagna le attività di
formazione;
- nomina le Responsabili degli Uffici;
- condivide e incoraggia il cammino del
Consiglio di Segreteria diocesano;
- prospetta al Consiglio di Presidenza
nazionale eventuali problemi particolari;
- presenta al Consiglio Nazionale le
istanze della Regione per concordare nuovi orientamenti;
- favorisce i rapporti con la CISM e la
CIIS regionali;
- cura i rapporti di comunione con la
Conferenza Episcopale e con gli altri organismi ecclesiali
regionali;
- regola l’amministrazione ordinaria
dell’Unione.
Art. 37 Il Consiglio plenario è
luogo di riflessione e scambio sulle linee program-matiche
nazionali e sulle istanze delle Segreterie diocesane. E’
composto dal consiglio di presidenza, dalla segretaria,
dalla economa, e dalle religiose che rappresentano i
diversi settori.
Viene periodicamente convocato dalla
Presidente, previa comunicazione dell’Odg.
Art. 38 Il Consiglio regionale è
l’organismo collegiale per l’animazione e l’attuazio-ne
degli orientamenti dell’Unione. Sono membri di diritto: il
Consiglio di Presidenza, la segretaria, l’economa, le
responsabili degli Uffici, le segretarie diocesane.
Art. 39 Il Consiglio regionale
- studia gli orientamenti emersi dalla
Assemblea regionale e individua gli ambiti di intervento;
- elabora gli obiettivi particolari e
ne delibera l’attuazione.
Art. 40 L’Assemblea regionale, è
costituita dalle Superiore maggiori residenti nella
Regione, dal Consiglio di Presidenza, dalla Segretaria,
dalla Economa, dalle Delegate ufficiali degli Istituti la
cui sede centrale sia fuori Regione.
Art. 41 L’Assemblea regionale
condivide e attua nel territorio le linee program-matiche
dell’Unione; elegge la Presidente e la Vice-presidente.
Al termine di ogni quinquennio approva
il resoconto economico dell’Unione e il bilancio
preventivo.
Art. 42 L’USMI regionale esplica la
sua missione anche attraverso le funzioni degli Uffici
regionali. Essi esprimono la varietà dell’impegno e
delle attività formativo-apostoliche dell’Unione e sono a
servizio dell’ animazione della Vita consacrata nella
Chiesa locale. E’ compito delle responsabili degli Uffici
curare i contatti con i corrispettivi Uffici della
Conferenza Episcopale regionale e tenerne informata la
Presidenza.
C. Struttura Diocesana
Art. 43 L’Unione, a livello
diocesano, si articola in Segreterie, la cui
costituzione è di competenza del Consiglio di Presidenza
regionale.
Alla Segreteria Diocesana
compete
- promuovere la vita consacrata delle comunità locali
e sostenerle con adeguate iniziative in risposta ai
bisogni della Chiesa locale;
- favorire la collaborazione e l’inserimento delle
religiose nella Chiesa locale;
promuovere la partecipazione agli
Organismi ecclesiali e i rapporti con la CISM e la CIIS.
Art. 44 La delegata diocesana
è l’animatrice dell’Unione a livello diocesano. Eletta
dalle Superiore delle rispettive comunità residenti nella
circoscrizione diocesana, viene confermata
dal Consiglio di Presidenza Regionale.
Suo compito è:
- convocare e presiedere il Consiglio
di Segreteria e l’Assemblea diocesana;
- sensibilizzare e motivare la presenza
e il ruolo dell’USMI ai vari livelli della vita civile ed
ecclesiale;
- partecipare al Consiglio pastorale
diocesano in rappresentanza della Segreteria;
- inviare, annualmente, alla Segreteria
regionale la programmazione e la relazione delle attività.
Art. 45 La delegata diocesana Usmi è
coadiuvata da un Consiglio secondo le modalità previste
nel Regolamento.
III - Elezioni - Nomine – Successioni
Art. 46 L’Assemblea elettiva
- secondo i distinti livelli previsti dallo Statuto - è
composta ordinariamente (cf. artt 20, 43, 51) almeno dalla
maggioranza assoluta delle aventi diritto di voto,
presenti nella sede di convocazione (cf. can. 167, §1). E’
ammessa la delega di chi è stata per iscritto autorizzata
ad inoltrarla.
Art. 47 Nell’Assemblea generale
godono di voce attiva e passiva tutte le Superiore
Maggiori; esercitano solo la voce attiva le Delegate
rappresentanti le Superiore Maggiori non residenti in
Italia
Art. 48 Nell’Assemblea regionale
godono di voce attiva e passiva tutte le Superiore
Maggiori; esercitano solo voce attiva le Delegate
rappresentanti le Superiore Maggiori non residenti in
Regione.
Art. 49 La procedura per le
elezioni in sede di Assemblea
generale, regionale e
diocesana esige il ricorso al voto segreto (cf. can. 172,
§ 1, 2°) per turni di scrutinio distinti secondo i ruoli
previsti dallo Statuto e nel computo dei suffragi
stabilito dal can. 119, 1°.
Art. 50 Le Responsabili degli
Uffici ai vari livelli sono nominate dai rispettivi
Consigli.
Art. 51 Il periodo di esercizio
in ruolo - secondo i distinti livelli di organizzazione
dell’Unione - è previsto ordinariamente per un mandato di
cinque anni rinnovabile per un secondo quinquennio. Le
Superiore Maggiori e le Delegate delle Superiore Maggiori
non residenti in Italia qualora la titolarità del loro
ufficio fosse a scadenza nei rispettivi Istituti,
permangono in ruolo fino al compimento del mandato
quinquennale.
Art. 52 Alla scadenza del
mandato, conferito mediante elezione, la responsabile
competente procede alla convocazione dell’Assemblea per
eleggere le nuove titolari secondo quanto disposto dagli
artt 21, 44, 47 dello Statuto. L’evento elettivo sia
preceduto da una adeguata consultazione per individuare
candidature idonee e disponibili. L’inizio del mandato
coincide con la data dell’elezione.
Art. 53 Nel caso di permanente
impedimento nell’esercizio delle funzioni, alla
Presidente Nazionale subentra la Vicepresidente e a
quest’ultima la prima Consigliera fino alla prossima
convocazione di Assemblea elettiva. Il dispositivo si
applica analogamente per la Presidente regionale.
Art. 54 Nel caso di dimissioni
o di impedimento di esercizio del ruolo di Consi-gliera
della Presidenza e di Responsabile di Ufficio - secondo i
distinti livelli dell’organizzazione dell’Unione - i
rispettivi Consigli procedono alla nomina di una nuova
titolare, previa consultazione dell’autorità competente.
La Segretaria informerà dell’avvenuta sostituzione
l’organismo superiore competente. |