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Ufficio FORMAZIONE

 

NATURA E COSTITUZIONE

Art. 1 L’Unione delle Superiore Maggiori d’Italia (USMI) è un organismo di diritto pontificio con personalità giuridica (can. 709), costituito con Decreto della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari (N. AG 2347/63 del luglio 1963) e regolato dalle norme del presente Statuto.

L’Unione favorisce ed esprime le esigenze di comunione tra gli Istituti femminili - nel rispetto e nella valorizzazione delle specificità dei vari carismi - per promuovere un dinamico inserimento della Vita Consacrata nella Chiesa in Italia (cf. can. 708; VC 53).

L’Unione gode del riconoscimento civile come persona giuridica, con Decreto Presidenziale (N. 188, 1 agosto 1964).

Art. 2 Hanno diritto ad essere membri dell’Unione le Superiore Maggiori, generali e provinciali degli Istituti religiosi femminili e delle Società di Vita Apostolica, di diritto pontificio e dio-cesano residenti in Italia. Gli Istituti la cui Superiora maggiore non è residente in Italia possono essere rappresentati presso l’Unione da una delegata nominata dalla Superiora maggiore.

Per essere membri dell’Unione è necessaria l’iscrizione da parte delle aventi diritto.

Art. 3 L’Unione come organismo di coordinamento degli Istituti di Vita Religiosa, femminili, mantiene regolari contatti con la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (CIVCSVA), ne accoglie gli orientamenti e le direttive.

E’ attenta a realizzare un’effettiva collaborazione ecclesiale mediante un rapporto attivo con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e, in particolare, con la Commissione Mista Vescovi-Religiosi-Istituti Secolari.

Cura il dialogo e l’interazione con gli organismi nazionali e internazionali degli Istituti di Vita Consacrata: CISM, CIIS, UCESM, UISG e USG.

Mantiene le relazioni con gli organismi ecclesiali e civili di promozione umana e sociale in sintonia con le finalità dell’Unione.

I – FINALITÀ

Art. 4 L’Unione nell’ambito della sua identità ecclesiale (cf. can. 708):

Promuove l’approfondimento dell’identità carismatica della Vita consacrata secondo l’insegnamento del Magistero della Chiesa, gli orientamenti della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Favorisce, mediante opportune iniziative, la comunione e la collaborazione tra gli Istituti religiosi e le Società di Vita Apostolica;

coordina i rapporti di comunione e collaborazione con la Conferenza Episcopale e con i singoli Vescovi;

individua le sfide socio-culturali del nostro tempo per cercare insieme risposte profetiche, in coerenza con l’identità di donne consacrate e presta attenzione alle nuove forme di vita consacrata.

Art. 5 Le Superiore Maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di Vita Apostolica aderenti all’USMI condividono le finalità determinate nello Statuto, in particolare s’impegnano a:

  • collaborare alle iniziative promosse dalla Presidenza dell’Unione e dagli Organismi centrali e periferici;
  • offrire la propria disponibilità per il servizio all’Unione
  • favorire la conoscenza delle finalità dell’Unione nei rispettivi Istituti.

II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’UNIONE

Art. 6 L’USMI è organizzata in una struttura articolata a livello nazionale (A), regionale (B) e diocesano (C).

A. Struttura nazionale

Art. 7 L’USMI nazionale opera attraverso organismi collegiali e le persone ad essi preposte. Essi sono:

  • Consiglio di Presidenza
  • Consiglio plenario
  • Consiglio nazionale
  • Assemblea generale

Art. 8 Il Consiglio di Presidenza è l’organo collegiale permanente dell’Unione. E’ costituito dalla presidente, dalla vicepresidente, dalle consigliere. E’ coadiuvato dalla segretaria e dall’economa. È presieduto dalla presidente o, in sua assenza, dalla vicepresidente.

Art. 9 La Presidente rappresenta l’Unione a livello ecclesiale e in sede civile, in qualità di legale rappresentante (o attraverso una persona da lei delegata, a livello civile); condivide con il Consiglio di Presidenza la responsabilità della guida ed dell’animazione dell’Unione secondo le finalità previste dallo Statuto.

Art. 10 La Presidente, eletta dall’Assemblea generale, in forza del suo ruolo,

- convoca e presiede il consiglio di presidenza, il consiglio plenario, il consiglio nazionale e l’assemblea generale;

- presiede personalmente, o attraverso una sua delegata, le Assemblee elettive quinquennali delle USMI regionali;

- invita al consiglio di presidenza, secondo le necessità, altri membri dell’Unione e si avvale della collaborazione di esperti;

- informa sull’attività dell’Unione, l’Assemblea generale e il consiglio nazionale.

Art. 11 La Vicepresidente, eletta dall’Assemblea generale, collabora con la Presidente nella guida dell’Unione e la rappresenta in sua assenza.

Art. 12 Le Consigliere nominate dalla Presidente, previa consultazione del Consiglio Nazionale, condividono la responsabilità delle decisioni e degli orientamenti dell’Unione.

Art. 13 La Segretaria generale, nominata dal Consiglio di Presidenza, assolve il suo compito - secondo le indicazioni del Regolamento – in collaborazione con la Presidente. Può avvalersi dell’aiuto di personale a cui sono affidate specifiche competenze.

Art. 14 L’Economa, nominata dal Consiglio di Presidenza, sotto la direzione della Presidente, amministra i beni temporali dell’Unione secondo le competenze previste dal Regolamento.

Art. 15 Le responsabili degli Uffici nazionali assicurano lo svolgimento delle attività formativo-apostoliche dell’Unione. Interagiscono all’interno della propria Area in collaborazione con la consigliera responsabile.

Art. 16 Il Consiglio di Presidenza

- assume e rende operative le linee di programmazione proposte dall’Assemblea ed elaborate con il Consiglio nazionale;

- propone all’Assemblea generale le eventuali modifiche della struttura dell’Unione;

- nomina le rappresentanti Usmi che, insieme alla Presidente partecipano alla Commissione Mista: Vescovi - Vita Consacrata;

- nomina le religiose Responsabili degli Uffici nazionali, del Centro Studi e le rappresentanti dell’Unione presso gli organismi ecclesiali a livello nazionale.

- regola l’amministrazione ordinaria dell’Unione; esamina i preventivi e i consuntivi da presentare al Consiglio nazionale e all’Assemblea generale.

Art. 17 Il Consiglio plenario è composto dal Consiglio di Presidenza, dalla Segretaria, dall’Economa e dalle Responsabili degli Uffici nazionali.

Ha il compito di condividere il cammino dell’Unione e di assumerne attivamente le linee programmatiche.

Art. 18 Il Consiglio nazionale è l’organismo collegiale per l’animazione e l’attua-zione degli orientamenti dell’Unione. Sono membri di diritto il Consiglio di Presidenza, la Segretaria, l’Economa, le Presidenti e le Segretarie regionali, le Responsabili degli Uffici nazionali e del Centro Studi.

Art. 19 Il Consiglio nazionale

  • individua ed elabora con il Consiglio di Presidenza le linee di programmazione e ne delibera l’attuazione;
  • attua gli orientamenti emersi dall’Assemblea generale;

- approva il preventivo amministrativo annuale e ne verifica il bilancio.

Art. 20 L’Assemblea generale, costituita dalle Superiore maggiori a norma dell’art. 2 del presente Statuto, è convocata ordinariamente una volta all’anno dalla Presidente e, in via straordinaria, su proposta del Consiglio nazionale. Partecipano con diritto di voto la segretaria e l’economa generale.

A tempo opportuno, viene comunicato al Nunzio Apostolico il programma dell’Assemblea e l’invito a parteciparvi.

Ugualmente è invitato un rappresentante della CIVCSVA e un rappresentante della Conferenza Episcopale.

Art. 21 L’Assemblea generale

- propone le linee programmatiche dell’Unione e ne verifica l’attuazione;

- elegge la Presidente e la Vicepresidente dell’Unione tra le Superiore maggiori in carica;

  • approva, con il consenso dei 2/3 dei membri presenti, lo Statuto e gli eventuali emendamenti da sottoporre all’approvazione della CIVCSVA;
  • valuta e approva il resoconto economico dell’Unione al termine di ogni quinquennio.

Art. 22 L’USMI nazionale si avvale, per la realizzazione delle finalità previste dallo Statuto, dell’opera di Uffici Nazionali, istituiti dal Consiglio di Presidenza, sentito il Consiglio Nazionale, coordinati per Aree:

formazione

pastorale ordinaria

pastorale d’ambiente

Art. 23 Amministrazione generale.

Responsabile dell’Amministrazione dell’Unione è la Presidente con il suo Consiglio. Questa si avvale di una religiosa con funzioni di Economa.

Art. 24 L’Unione, in quanto Ente giuridicamente riconosciuto, dispone di beni temporali per la realizzazione delle sue finalità e regola la prassi amministrativa secondo la legislazione ecclesiale e civile.

Art. 25 L’Ufficio amministrativo cura le attività di ordinaria amministrazione dell’Unione; studia, con l’aiuto di esperti, le situazioni e le problematiche che incidono sulla vita consacrata a livello amministrativo, fiscale, legale, assicurativo, ecc.

Art. 26 Le risorse economiche dell’Unione vengono reperite mediante la quota associativa versata dagli Istituti, le offerte della giornata della solidarietà ed eventuali sussidi o donazioni.

B. Struttura Regionale

Art. 27 L’USMI regionale è costituita dalle Superiore Maggiori degli Istituti di Vita Consacrata femminili e delle Società di Vita Apostolica presenti sul territorio regio-nale.

Art. 28 La Presidente è eletta tra le Superiore Maggiori della Regione o nominata dal Consiglio di presidenza nazionale. Nell’esercizio delle sue funzioni condivide la responsabilità con la Vicepresidente e le Consigliere e si avvale della collaborazione del Consiglio plenario e del Consiglio regionale.

Art. 29 La Presidente Regionale ha il compito di:

- convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza, il Consiglio plenario, il Consiglio regionale e l’Assemblea regionale;

- mantenere relazioni di comunione e di collaborazione con la Presidente nazionale e il suo Consiglio;

- nominare le rappresentanti Usmi che, insieme alla Presidente, partecipano alla Commissione Mista regionale: Vescovi – Vita Consacrata.

- rappresentare l’Unione presso la Conferenza Episcopale regionale e altri organismi ecclesiali;

- presiedere personalmente, o attraverso una sua delegata, alla elezione della Segre-taria e Vicesegretaria, diocesane;

- presentare una relazione dell’andamento dell’Unione al Consiglio Nazionale, al Consiglio regionale e all’Assemblea regionale.

Art. 30 La Vicepresidente, eletta tra le Superiore Maggiori della Regione o nominata dal Consiglio di presidenza nazionale, collabora con la Presidente nella guida dell’Unione e la rappresenta in sua assenza.

Art. 31 Le Consigliere regionali, nominate dalla Presidente neo eletta, previa consultazione del Consiglio regionale, condividono con la Presidente la responsabilità di animazione dell’Unione ed elaborano insieme le modalità di attualizzazione delle direttive nazionali.

Art. 32 La Segretaria regionale opera in stretta collaborazione con la Presidente nei compiti che le sono richiesti.

Art. 33 L’Economa regionale cura l’amministrazione dell’Unione e opera sotto la direzione della Presidente

Art. 34 Gli organismi collegiali regionali sono:

- il Consiglio di Presidenza

- il Consiglio plenario regionale

- il Consiglio regionale

As - l’ Assemblea regionale

Art. 35 Il Consiglio di Presidenza è costituito dalla Presidente e dalla Vicepre-sidente elette dall’Assemblea regionale; dalle Consigliere nominate dalla Presidente con la Vicepresidente, udito il parere del Consiglio Regionale. E’ coadiuvato dalla Segretaria e dall’Economa.

Art. 36 Il Consiglio di Presidenza

- garantisce l’attuazione degli orientamenti dell’Usmi Nazionale e delle decisioni dell’Assemblea regionale;

- orienta e accompagna le attività di formazione;

- nomina le Responsabili degli Uffici;

- condivide e incoraggia il cammino del Consiglio di Segreteria diocesano;

- prospetta al Consiglio di Presidenza nazionale eventuali problemi particolari;

- presenta al Consiglio Nazionale le istanze della Regione per concordare nuovi orientamenti;

- favorisce i rapporti con la CISM e la CIIS regionali;

- cura i rapporti di comunione con la Conferenza Episcopale e con gli altri organismi ecclesiali regionali;

- regola l’amministrazione ordinaria dell’Unione.

Art. 37 Il Consiglio plenario è luogo di riflessione e scambio sulle linee program-matiche nazionali e sulle istanze delle Segreterie diocesane. E’ composto dal consiglio di presidenza, dalla segretaria, dalla economa, e dalle religiose che rappresentano i diversi settori.

Viene periodicamente convocato dalla Presidente, previa comunicazione dell’Odg.

Art. 38 Il Consiglio regionale è l’organismo collegiale per l’animazione e l’attuazio-ne degli orientamenti dell’Unione. Sono membri di diritto: il Consiglio di Presidenza, la segretaria, l’economa, le responsabili degli Uffici, le segretarie diocesane.

Art. 39 Il Consiglio regionale

- studia gli orientamenti emersi dalla Assemblea regionale e individua gli ambiti di intervento;

- elabora gli obiettivi particolari e ne delibera l’attuazione.

Art. 40 L’Assemblea regionale, è costituita dalle Superiore maggiori residenti nella Regione, dal Consiglio di Presidenza, dalla Segretaria, dalla Economa, dalle Delegate ufficiali degli Istituti la cui sede centrale sia fuori Regione.

Art. 41 L’Assemblea regionale condivide e attua nel territorio le linee program-matiche dell’Unione; elegge la Presidente e la Vice-presidente.

Al termine di ogni quinquennio approva il resoconto economico dell’Unione e il bilancio preventivo.

Art. 42 L’USMI regionale esplica la sua missione anche attraverso le funzioni degli Uffici regionali. Essi esprimono la varietà dell’impegno e delle attività formativo-apostoliche dell’Unione e sono a servizio dell’ animazione della Vita consacrata nella Chiesa locale. E’ compito delle responsabili degli Uffici curare i contatti con i corrispettivi Uffici della Conferenza Episcopale regionale e tenerne informata la Presidenza.

C. Struttura Diocesana

Art. 43 L’Unione, a livello diocesano, si articola in Segreterie, la cui costituzione è di competenza del Consiglio di Presidenza regionale.

Alla Segreteria Diocesana compete

  • promuovere la vita consacrata delle comunità locali e sostenerle con adeguate iniziative in risposta ai bisogni della Chiesa locale;
  • favorire la collaborazione e l’inserimento delle religiose nella Chiesa locale;

promuovere la partecipazione agli Organismi ecclesiali e i rapporti con la CISM e la CIIS.

Art. 44 La delegata diocesana è l’animatrice dell’Unione a livello diocesano. Eletta dalle Superiore delle rispettive comunità residenti nella circoscrizione diocesana, viene confermata dal Consiglio di Presidenza Regionale.

Suo compito è:

- convocare e presiedere il Consiglio di Segreteria e l’Assemblea diocesana;

- sensibilizzare e motivare la presenza e il ruolo dell’USMI ai vari livelli della vita civile ed ecclesiale;

- partecipare al Consiglio pastorale diocesano in rappresentanza della Segreteria;

- inviare, annualmente, alla Segreteria regionale la programmazione e la relazione delle attività.

Art. 45 La delegata diocesana Usmi è coadiuvata da un Consiglio secondo le modalità previste nel Regolamento.

III - Elezioni - Nomine – Successioni

Art. 46 L’Assemblea elettiva - secondo i distinti livelli previsti dallo Statuto - è composta ordinariamente (cf. artt 20, 43, 51) almeno dalla maggioranza assoluta delle aventi diritto di voto, presenti nella sede di convocazione (cf. can. 167, §1). E’ ammessa la delega di chi è stata per iscritto autorizzata ad inoltrarla.

Art. 47 Nell’Assemblea generale godono di voce attiva e passiva tutte le Superiore Maggiori; esercitano solo la voce attiva le Delegate rappresentanti le Superiore Maggiori non residenti in Italia

Art. 48 Nell’Assemblea regionale godono di voce attiva e passiva tutte le Superiore Maggiori; esercitano solo voce attiva le Delegate rappresentanti le Superiore Maggiori non residenti in Regione.

Art. 49 La procedura per le elezioni in sede di Assemblea generale, regionale e diocesana esige il ricorso al voto segreto (cf. can. 172, § 1, 2°) per turni di scrutinio distinti secondo i ruoli previsti dallo Statuto e nel computo dei suffragi stabilito dal can. 119, 1°.

Art. 50 Le Responsabili degli Uffici ai vari livelli sono nominate dai rispettivi Consigli.

Art. 51 Il periodo di esercizio in ruolo - secondo i distinti livelli di organizzazione dell’Unione - è previsto ordinariamente per un mandato di cinque anni rinnovabile per un secondo quinquennio. Le Superiore Maggiori e le Delegate delle Superiore Maggiori non residenti in Italia qualora la titolarità del loro ufficio fosse a scadenza nei rispettivi Istituti, permangono in ruolo fino al compimento del mandato quinquennale.

Art. 52 Alla scadenza del mandato, conferito mediante elezione, la responsabile competente procede alla convocazione dell’Assemblea per eleggere le nuove titolari secondo quanto disposto dagli artt 21, 44, 47 dello Statuto. L’evento elettivo sia preceduto da una adeguata consultazione per individuare candidature idonee e disponibili. L’inizio del mandato coincide con la data dell’elezione.

Art. 53 Nel caso di permanente impedimento nell’esercizio delle funzioni, alla Presidente Nazionale subentra la Vicepresidente e a quest’ultima la prima Consigliera fino alla prossima convocazione di Assemblea elettiva. Il dispositivo si applica analogamente per la Presidente regionale.

Art. 54 Nel caso di dimissioni o di impedimento di esercizio del ruolo di Consi-gliera della Presidenza e di Responsabile di Ufficio - secondo i distinti livelli dell’organizzazione dell’Unione - i rispettivi Consigli procedono alla nomina di una nuova titolare, previa consultazione dell’autorità competente. La Segretaria informerà dell’avvenuta sostituzione l’organismo superiore competente.

Revisione dello Statuto e del Regolamento

Art. 55 Lo Statuto dell’Unione è approvato dalla CIVCSVA così pure eventuali revisioni (cf. can. 709).

L’Assemblea generale, su proposta del consiglio di presidenza, procede a maggioranza assoluta all’abrogazione o all’emendamento di norme dello Statuto.

Il Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio di Presidenza, procede a maggioranza assoluta all’abrogazione o all’emendamento di norme del Regolamento.

Scioglimento dell’Unione

Art. 56 Nell’eventuale scioglimento dell’Unione, i beni patrimoniali saranno devoluti secondo le indicazioni dell’Assemblea generale, espresse a maggioranza di 2/3, tenendo presenti le disposizioni canoniche, civili e legali al riguardo.

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Modificato venerdì 12 dicembre 2014
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